Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale del notaio, inizia a decorrere non già dal momento in cui la condotta del professionista determina l’evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno è oggettivamente percepibile e conoscibile da parte del danneggiato.
Questo il principio espresso dalla Cassazione civile, sez. terza, Pes. Di Nanni – Rel. Uccella, con la sentenza n. 16463 del 15.07.2009.
Nel caso controverso, dei coniugi convenivano in giudizio il NOTAIO innanzi al Tribunale di Bologna, onde ottenere un risarcimento dei danni subiti per effetto di una sua negligenza professionale nella redazione del rogito del contratto di compravendita di un immobile, assumendo che con il rogito in questione avevano inteso acquistare una zona terrazza – stenditoio, definita da loro “attico” che, invece, in un contenzioso successivamente instaurato con il condominio e deciso con sentenza dal Tribunale di Bologna era stata dichiarata, in via incidentale, parzialmente di proprietà condominiale.
Nel costituirsi in giudizio, il NOTAIO contestava la pretesa in fatto e in diritto avanzata nei suoi confronti; confermava la correttezza del suo operato nella redazione del rogito, attribuiva agli attori la soccombenza nella causa con il condominio, neppure proseguita in appello, eccependo la prescrizione dell’azione.
Il Tribunale adito rigettava la domanda dei coniugi che avverso la sentenza emessa, interponevano appello, riproponendo la domanda.
Si costituiva il NOTAIO nel giudizio di gravame, che riproponeva le proprie difese.
La Corte di Appello, con sentenza non definitiva, riformava la decisione del giudice di primo grado in punto di responsabilità del NOTAIO, rigettando l’eccezione di prescrizione e le istanze istruttorie dell’appellato.
Rimessa la causa sul ruolo per la quantificazione del danno e le istanze istruttorie dell’appellato, espletata una CTU sul minore valore del bene, la Corte di Appello di Bologna condannava il NOTAIO a corrispondere ai coniugi, a titolo risarcitorio, una certa somma, oltre rivalutazione secondo indici ISTAT e interessi legali ed oltre alle spese generali.
Avverso le due sentenze, ricorreva per Cassazione il NOTAIO ed i coniugi resistevano con controricorso.
Il NOTAIO, tra l’altro, censurava la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., il mancato riconoscimento dell’intervenuta prescrizione, l’omessa, contraddittoria o comunque insufficiente motivazione sul punto nel comb. disp. della sentenza non definiva e di quella definitiva ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.
La Suprema Corte, in proposito, richiamava la giurisprudenza consolidata sul punto, secondo la quale il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale inizierebbe a decorrere, non già dal momento in cui la condotta del professionista determina l’evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno risulta oggettivamente percepibile e conoscibile da parte del danneggiato.
Nella specie, ad avviso degli ermellini, il giudice dell’appello aveva correttamente applicato questo principio, rilevando che i coniugi avevano avuto contezza e percezione del danno subito, a cagione della negligenza professionale del NOTAIO, solo dal momento dell’accertamento giudiziale operato, sia pure, incidenter tantum, dal Tribunale di Bologna.
In altri termini, solo a partire da quel momento, il danno, subito per la inesatta indicazione della consistenza dell’immobile da essi acquistato, ebbe a manifestarsi all’esterno nella sua oggettività, divenendo, per l’effetto, percepibile, conoscibile ed azionabile sul piano della domanda risarcitoria da parte dei clienti.
Sulla base di quanto esposto, la Cassazione rigettava il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RESPONSABILITA’ NOTAIO: IL TERMINE DI PRESCRIZIONE DELL’AZIONE RISARCITORIA DECORRE DA OGGETTIVA PERCEPIBILITÀ DANNO
NON ASSUME RILIEVO IL MOMENTO IN CUI LA CONDOTTA DEL PROFESSIONISTA DETERMINA L’EVENTO DANNOSO
Sentenza | Cass. civ., sez. seconda, Pres. Bucciante – Rel. Criscuolo | 07.04.2016 | n.6747
RESPONSABILITA’ NOTAIO: LA PRESCRIZIONE DELL’AZIONE RISARCITORIA DECORRE DA QUANDO IL DANNO È PERCEPIBILE
NON È RILEVANTE LA DATA DI STIPULA DEL ROGITO CHE DETERMINA L’EVENTO PREGIUDIZIEVOLE
Sentenza | Cassazione Civile, sez. terza, Pres. Berruti – Rel. Vincenti | 18.02.2016 | n.3176
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