Il notaio che riceva dal Consiglio dell’Ordine la richiesta di trasmettere copia delle fatture degli atti e dei dati relativi alla partita IVA, non può rifiutarsi invocando l’inesistenza di un potere ispettivo del Consiglio notarile né la violazione del diritto alla privacy dei clienti.
La promozione di un giudizio dinanzi al giudice amministrativo non costituisce pregiudiziale di sospensione per la procedura disciplinare iniziata dal Consiglio nei confronti del notaio inadempiente.
Così si è pronunciata la Corte di Cassazione, seconda sezione, in data 18/02/2014 con sentenza n.3802.
Nel caso di specie il Consiglio Notarile di Grosseto invitava un notaio a produrre copia integrale di alcuni atti stipulati nei mesi precedenti con in allegato la denuncia IVA.
Il professionista si opponeva alla richiesta e proponeva ricorso prima al Tar, chiedendo la sospensione del procedimento disciplinare promosso dal Consiglio nei suoi confronti, e poi alla Corte d’Appello in impugnativa della sanzione comminatagli dalla Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina della Toscana.
Entrambi i Giudici avevano rigettato le istanze del professionista, il quale presentava, dunque, ricorso in Cassazione.
Nello specifico il notaio contestava il prosieguo del procedimento disciplinare, ritenendo che questo andasse sospeso dal momento in cui era stato presentato il ricorso dinanzi al Tar. Inoltre, insisteva il ricorrente, il procedimento aveva avuto inizio senza dare allo stesso la possibilità di partecipare alla fase istruttoria e quindi esercitare le proprie difese. Per di più, si contestava all’Ordine la stessa richiesta di ricevere documenti sulla base del fatto che una tale domanda rientrasse nei margini di un potere ispettivo che l’Ordine nei fatti non aveva e che, inoltre, la circolazione dei suddetti documenti avrebbe violato il diritto di privacy dei clienti del notaio.
Nessuno dei motivi di impugnazione del ricorrente è stato condiviso dalla Suprema Corte, la quale ha sostenuto, in primo luogo, che la proposizione del ricorso dinanzi al Tar non è causa di sospensione della procedura disciplinare, in quanto la normativa che regolamenta la stessa prevede questa possibilità solo nel caso in cui sia stato instaurato un processo penale.
I Giudici di legittimità hanno inoltre specificato che l’Ordine ha piena facoltà nel richiedere atti e documenti ai singoli professionisti perché questo non rientra nei contorni di un indebito potere ispettivo, ma costituisce esercizio del potere di vigilanza di cui l’Ordine è unico titolare. Ancora, la richiesta di documenti non determina alcuna violazione della privacy, come affermato dal notaio, in quanto il passaggio di documenti avviene tra soggetti pubblici che assolvono ad una pubblica funzione, ed il trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito anche in mancanza di una norma di legge o di un regolamento ad hoc.
Infine, la Corte ha rigettato la tesi del professionista secondo la quale il procedimento disciplinare doveva essere promosso previa comunicazione al notaio in modo da metterlo nelle condizioni di esercitare il diritto di difesa e rispettare quindi il principio del contraddittorio. Gli Ermellini hanno ribadito, infatti, anche alla luce di una precedente pronuncia della stessa Corte, che “in materia di procedimento disciplinare a carico dei notai, non è necessaria la comunicazione perché, da un lato, l’art. 7 non trova applicazione quando esistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, e, dall’altro, l’art. 39 del d.lgs. 249/2006 dispone che il procedimento è promosso senza indugio, se risultano sussistenti gli elementi costitutivi di un fatto disciplinarmente rilevante”.
Per tutti i motivi sopra elencati la Corte ha rigettato il ricorso e disposto la compensazione delle spese.
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