Nessuna sanzione disciplinare al notaio che nelle successioni ecceda con le clausole di esonero, se manca la prova che le stesse servano ad eludere le norme sui legati.
“Ove pure vi fosse (stato) un atteggiamento negligente, il fatto che il professionista si limiti a farsi corrispondere onorari e spese soltanto per le prestazioni effettivamente erogate non può essere inteso come un atto di slealtà nei confronti della classe notarile”
È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.4485 del 25/02/2014, che ha confermato la decisone della Corte d’Appello di annullare la censura inflitta dal Consiglio Notarile nei confronti di un professionista.
Nel caso di specie, infatti, una Commissione regionale di disciplina sanzionava un notaio, per aver, in violazione degli artt. 1, comma 2, 14, lett. b) e 42, lett. c) dei principi di deontologia professionale notarile, fatto ricorso in numerosi atti di pubblicazione di testamento olografo e di attivazione di testamenti pubblici, a clausole di esonero dall’obbligo di trascrivere i relativi acquisti immobiliari mortis causa; e per aver, in violazione dell’art. 147 legge notarile, posto in essere atti di concorrenza illecita, consistenti nella riduzione degli onorari richiesti e compromettendo, così, il decoro ed il prestigio della classe notarile.
Avverso tale deliberazione dell’Ordine, il professionista decideva di proporre reclamo innanzi alla corte d’Appello che, con ordinanza del 21/05/2012, dichiarava l’insussistenza dell’illecito disciplinare contestato, rilevando la circostanza che in numerosi casi i lasciti testamentari aventi ad oggetto beni immobili configuravano non già dei legati – i soli a dover essere trascritti, non richiedendosi per l’acquisto del diritto l’accettazione del legatario – ma istituzioni di erede ex re certa.
Proposto ricorso per cassazione dal Consiglio notarile, la Suprema Corte, avallando quanto sostenuto dalla Corte territoriale, ha rigettato il ricorso sul presupposto che anche nel caso di pubblicazione di disposizioni testamentarie sicuramente a titolo particolare, nessuna circostanza consentiva di ritenere che la clausola di esonero fosse mirata ad un’elusione sostanzialmente “pilotata” delle norme vigenti in materia di legati.
Gli ermellini hanno altresì ricordato che la pubblicazione o l’attivazione dell’atto di ultima volontà non costituisce l’unica formalità a cui si fa luogo, sicchè gli aventi causa possano ritenersi con essa totalmente esonerati da qualsiasi altro adempimento. È necessaria, infatti, la denuncia di successione con l’indicazione dei dati ipocatastali.
In conclusione, il supremo Collegio ha rigettato il ricorso atteso che le clausole di esonero, di sé legittime, non erano state preordinate dal notaio col fine di eludere obblighi di legge e praticare indebiti “sconti” ai clienti.
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